• Nuovi limiti al mantenimento dei figli maggiorenni

    Lunedì, 27 Gennaio 2014,
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    Tempi duri per i cosiddetti “bamboccioni”. Alla luce delle pronunce più recenti della Suprema Corte, vivere a carico dei genitori diventa sempre più difficile per gli ultratrentenni fuori corso che ritardano, senza plausibili ragioni, l’inserimento nel mondo del lavoro. Ed infatti, il tradizionale orientamento della Cassazione sembra aver subito un cambiamento di rotta. Le pronunce più consolidate attribuiscono al genitore il dovere di provvedere al sostentamento del figlio maggiorenne fino a quando questi non abbia raggiunto l’indipendenza economica per mezzo di un impiego stabile ed adeguato alle capacità ed alle prospettive di crescita professionale correlate al percorso di studi effettuato. Ebbene, con la sentenza 18974/2013, la Cassazione ha precisato che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (separato o divorziato) non convivente, cessa laddove il figlio abbia raggiunto una condizione di autosufficienza economica che non deve necessariamente coincidere con il conseguimento di una occupazione lavorativa stabile corrispondente al suo ideale. Al figlio non devono essere garantiti risultati confacenti alle sue aspirazioni, anche laddove si tratti di obiettivi superiori alle aspettative ed alle possibilità economiche dei genitori, ma è sufficiente che lo stesso percepisca un reddito consono alla sua professionalità, anche se a termine, come nel caso del medico specializzando che ha un contratto formativo pluriennale. Ma non solo. La Cassazione ha chiarito che anche la presenza di un patrimonio personale, come ad esempio un immobile suscettibile di produrre una rendita, fa venire meno il diritto a percepire detto contributo. Ed infatti, con la sentenza 27377/2013, si è negato l’assegno di mantenimento alla figlia ultratrentenne dotata di un patrimonio personale che, senza aver conseguito alcun titolo di studio e senza aver trovato alcuna occupazione remunerativa, perseverava negli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare.
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    Elisabetta Bardelli

    Elisabetta Bardelli

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