• Novità in arrivo per accorciare i tempi delle controversie

    Giovedì, 03 Dicembre 2015,
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    Dal 3 settembre 2015 i consumatori hanno la possibilità di risolvere le liti con le imprese senza passare da un’aula di tribunale o dallo studio di un avvocato, grazie al decreto legislativo n. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE, che modifica il Codice del Consumo con l’introduzione del Titolo II-bis dedicato alla “risoluzione extragiudiziale delle controversie”. A tale scopo il provvedimento prevede l’istituzione di organismi di Adr (acronimo per “Alternative Dispute Resolution”), iscritti in particolari elenchi istituiti presso ogni autorità competente per il settore di riferimento (Ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico, Consob, Agcom, Aeegsi, Banca d’Italia). Il compito di tali organismi è quello di proporre una soluzione o riunire le parti al fine di agevolare la composizione amichevole delle “controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione Europea”. L’organismo è legittimato a rifiutare: le controversie in cui il consumatore non ha cercato di risolvere la questione col professionista interessato; le controversie presentate oltre un limite di tempo prestabilito; le controversie futili e temerarie o di valore (inferiore o superiore) ad una soglia predeterminata e quelle già in corso di esame o esaminate da altro organismo o da un organo giurisdizionale, fornendo ad entrambe le parti le ragioni del rifiuto. I vantaggi e le garanzie per il consumatore sono molteplici: le procedure sono gratuite o possono prevedere dei costi definiti come “minimi”; le parti possono partecipare senza l’obbligo di assistenza legale; il procedimento ha una durata massima di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo Adr, salvo il caso di ipotesi particolarmente complesse in cui il termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni; le parti sono libere di accettare o meno la proposta di risoluzione avanzata dall’organismo, disponendo di un periodo di riflessione ragionevole; il consumatore non può, in nessun caso, essere privato del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. L’organismo ha specifici obblighi di informazione in merito a tali garanzie ed è tenuto a mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso a tutte le notizie concernenti il funzionamento della procedura Adr e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria anche in via telematica.
    Letto 1199 volte Ultima modifica il Martedì, 06 Novembre 2018 16:26
    Elisabetta Bardelli

    Elisabetta Bardelli

    Collaboratore 
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