• La nuova geografia giudiziaria

    Lunedì, 07 Ottobre 2013,
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    L’entrata in vigore della cosiddetta “riforma della geografia giudiziaria” non ha subito ulteriori rinvii. Nonostante le pressioni per il differimento al nuovo anno, esercitate dal mondo politico e dall’avvocatura, il 13 settembre 2013 è rimasta scolpita come data ufficiale di attuazione del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari disegnato dal Governo nei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, che contemplano la soppressione di 674 uffici del Giudice di Pace, 31 Tribunali ed altrettante procure della Repubblica, oltre a 220 sezioni distaccate. L’intervento è limitato dall’obbligo di permanenza del tribunale ordinario nei circondari capoluogo di provincia e dalla necessità di mantenere almeno tre tribunali per ciascun distretto di Corte d’Appello. La revisione delle precedente dislocazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, risalente al XIX secolo, rappresenta una svolta storica, attesa da anni con l’auspicio di migliorare l’amministrazione della giustizia. L’avvio del nuovo sistema ha tuttavia incontrato inevitabili difficoltà attuative, che hanno richiesto una serie di interventi correttivi ed integrativi per la soluzione di tutte le problematiche organizzative strettamente connesse alla soppressione ed all’accorpamento di alcuni uffici; si è reso necessario provvedere alla rideterminazione delle piante organiche, alla riorganizzazione dei registri informatici, alla gestione dei ruoli giudiziari e del carico di contenzioso. Alcuni criteri direttivi sono fissati dalla stessa legge delega, ma l’attuazione dell’ambizioso progetto di razionalizzazione del sistema giudiziario richiede un impegno costante nel monitorare gli effetti derivanti dai nuovi assetti territoriali per intervenire in tempo reale allo scopo di realizzare un effettivo miglioramento della giustizia in termini di economia ed efficienza; in quest’ottica sono già stati adottati una serie di provvedimenti che permetteranno ad alcune sedi di continuare ad operare per lo smaltimento del contenzioso pendente.
    Letto 1015 volte Ultima modifica il Giovedì, 13 Dicembre 2018 21:11
    Elisabetta Bardelli

    Elisabetta Bardelli

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