Parla l'esperto (22)

Dal 3 settembre 2015 i consumatori hanno la possibilità di risolvere le liti con le imprese senza passare da un’aula di tribunale o dallo studio di un avvocato, grazie al decreto legislativo n. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE, che modifica il Codice del Consumo con l’introduzione del Titolo II-bis dedicato alla “risoluzione extragiudiziale delle controversie”. A tale scopo il provvedimento prevede l’istituzione di organismi di Adr (acronimo per “Alternative Dispute Resolution”), iscritti in particolari elenchi istituiti presso ogni autorità competente per il settore di riferimento (Ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico, Consob, Agcom, Aeegsi, Banca d’Italia). Il compito di tali organismi è quello di proporre una soluzione o riunire le parti al fine di agevolare la composizione amichevole delle “controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione Europea”. L’organismo è legittimato a rifiutare: le controversie in cui il consumatore non ha cercato di risolvere la questione col professionista interessato; le controversie presentate oltre un limite di tempo prestabilito; le controversie futili e temerarie o di valore (inferiore o superiore) ad una soglia predeterminata e quelle già in corso di esame o esaminate da altro organismo o da un organo giurisdizionale, fornendo ad entrambe le parti le ragioni del rifiuto. I vantaggi e le garanzie per il consumatore sono molteplici: le procedure sono gratuite o possono prevedere dei costi definiti come “minimi”; le parti possono partecipare senza l’obbligo di assistenza legale; il procedimento ha una durata massima di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo Adr, salvo il caso di ipotesi particolarmente complesse in cui il termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni; le parti sono libere di accettare o meno la proposta di risoluzione avanzata dall’organismo, disponendo di un periodo di riflessione ragionevole; il consumatore non può, in nessun caso, essere privato del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. L’organismo ha specifici obblighi di informazione in merito a tali garanzie ed è tenuto a mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso a tutte le notizie concernenti il funzionamento della procedura Adr e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria anche in via telematica.
Il diritto al cibo è riconosciuto a livello internazionale già nella Dichiarazione universale del 1948 (art. 25) e nell’art. 11 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; più di recente, è stato inserito in svariate Costituzioni nazionali, tra le quali, solo per citarne alcune, quella della Bolivia, dell’Ecuador, del Sud Africa, del Brasile. Tuttavia questo presidio normativo necessita di una maggiore effettività per garantire la concreta realizzazione del diritto al cibo e la sua trasposizione dai testi di legge all’esperienza quotidiana dei singoli cittadini del mondo. Circa 800 milioni di persone soffrono ancora di fame cronica e più di due miliardi di persone sono malnutrite, mentre 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all’anno viene sprecato e le risorse della terra, le foreste e i mari sono sfruttati in modo insostenibile. Con Expo 2015, il diritto al cibo ha trovato nuova espressione nella Carta di Milano, frutto di un ampio dibattito sul tema della manifestazione “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Non è un trattato internazionale, soggetto alla ratifica degli Stati, ma un documento di impegno collettivo che si pone come strumento di cittadinanza globale; attraverso la sua sottoscrizione i singoli cittadini, le associazioni e le imprese si assumono responsabilità precise rispetto alle proprie condotte e abitudini quotidiane e chiedono con forza ai Governi e alle Istituzioni internazionali di adottare regole e politiche a livello nazionale e globale per garantire al Pianeta un futuro più equo e sostenibile. È un manifesto che coinvolge tutti nel combattere la denutrizione, la malnutrizione e lo spreco, e nel garantire una gestione sostenibile dei processi produttivi. Sul piano dei contenuti, la Carta di Milano afferma il diritto al cibo come diritto umano fondamentale e prevede un’articolata serie di impegni diretti a realizzare ambiziosi obiettivi: l’equo accesso alle risorse naturali, la difesa del suolo e della biodiversità, la sicurezza degli alimenti, il sostegno degli agricoltori e delle piccole imprese, solo per citarne alcuni. La stesura del documento, che vorrebbe costituire l’eredità immateriale dell’esposizione universale, è iniziata con l’incontro “Expo delle Idee” del 7 febbraio. La Carta è stata presentata ufficialmente il 28 Aprile all’Università Statale di Milano ed è conservata nel Palazzo Italia di Expo ma può essere consultata e firmata da chiunque anche on-line; il 31 ottobre 2015 sarà consegnata al Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon quale atto di indirizzo internazionale e quale contributo alle riflessioni che saranno svolte in sede di discussione sui Millennium Goals a novembre 2015.
La tutela dell’ambiente è al centro di un progetto di riforma teso alla salvaguardia del territorio, con l’utilizzo di strumenti più efficaci ed incisivi per la prevenzione e la repressione dei diffusi fenomeni di criminalità ambientale che sono spesso rimasti impuniti nell’attuale sistema. Si tratta del disegno di legge sui c.d. ecoreati che dopo un lungo iter parlamentare si trova molto vicino al traguardo. Il testo inserisce nel codice penale un nuovo titolo (VI-bis) all’interno del quale sono contemplati i nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ed impedimento del controllo. Nel passaggio al Senato sono stati inseriti anche il delitto di omessa bonifica e di utilizzo di tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Nell’ottica di preservare i luoghi esistenti è previsto anche il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di condanna o di patteggiamento della pena per i nuovi reati ambientali oltre alla confisca delle cose che costituiscono profitto o prodotto del reato. Il testo contempla inoltre una considerevole riduzione di pena (dalla metà a due terzi) nei casi di ravvedimento operoso nei confronti di coloro che si adopereranno per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutino concretamente le autorità o, infine, provvedano alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Tra le novità di maggior rilievo spicca il raddoppio dei termini entro i quali i reati ambientali non sono più perseguibili penalmente. Il provvedimento trova larga intesa tra le forze politiche ed incontra il favore delle più alte cariche dello Stato e delle associazioni ambientaliste che auspicano la definitiva approvazione di una riforma di civiltà attesa da anni, che segna un traguardo fondamentale per la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle imprese che subiscono la concorrenza sleale di chi opera nell'illegalità, contando sull’inadeguatezza dell’attuale tutela sostanzialmente contravvenzionale e sull’impunità garantita dagli attuali termini di prescrizione. Il testo modificato dal Senato nel marzo di quest’anno è tornato alla Camera dove ha già ricevuto il parere positivo della Commissione Ambiente; e la conseguente discussione in Aula potrebbe condurre alla rapida entrata in vigore della riforma.
L’iter legislativo aggravato previsto dall’art. 138 per la modifica della Costituzione è ancora in corso, ma i punti salienti del disegno di legge di riforma sono già ben delineati. Tra le novità più significative è da segnalare il superamento del bicameralismo perfetto in favore dell’introduzione di un bicameralismo differenziato: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi avranno composizione e funzioni differenti. Il Senato subirà profonde modifiche, diventando un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali composto da 100 membri, non più ad elezione diretta: 95 senatori saranno scelti dai Consigli regionali tra i propri componenti ed i Sindaci dei rispettivi Comuni (il mandato coinciderà con la durata degli organi delle istituzioni nelle quali sono stati eletti, senza alcuna indennità ulteriore) e gli altri cinque potranno essere nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che si sono distinti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario (e rimarranno in carica per sette anni, senza possibilità di essere nuovamente nominati). Alla Camera resterà affidata, oltre alla funzione di indirizzo politico e di controllo dell’operato del Governo, anche la funzione legislativa, fatta eccezione per alcune ipotesi nelle quali sarà esercitata collettivamente; negli altri casi il Senato potrà esaminare i disegni di legge approvati dalla Camera, se ne ha fatto richiesta, entro dieci giorni, tramite un terzo dei suoi componenti, ma la pronuncia definitiva sulle eventuali proposte di modifica spetterà comunque alla Camera. Sarà anche rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, con la soppressione della competenza concorrente ed una redistribuzione delle materie. È inoltre prevista l’abolizione del Cnel e la soppressione delle Provincie. Ad essere modificato sarà anche il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, che in caso di impedimento verrà sostituito dal Presidente del Camera, e non più del Senato.
Dal 16 dicembre scorso è entrata in vigore la legge 10 dicembre 2014, n. 183, che getta le basi di una riforma ad ampio spettro del diritto del lavoro, nota come “jobs act”, attraverso deleghe legislative che chiamano il Governo ad intervenire su vasti ed importanti temi. Tra le novità più discusse, merita di essere menzionata la revisione dell’apparato sanzionatorio contro il licenziamento illegittimo. La modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori esclude, per i licenziamenti aventi causa economica, il diritto al reintegro nel posto di lavoro, che resta invece per i licenziamenti discriminatori e per alcune fattispecie di quelli disciplinari; la modifica non è retroattiva e si applicherà esclusivamente ai nuovi assunti. È inoltre previsto il riordino della materia dei contratti di lavoro, con la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie esistenti, anche attraverso il superamento di alcune di esse, e con l’introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. In tema di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono da segnalare l’estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri c.d. parasubordinate e l’introduzione di un credito d’imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti. Si interviene anche in materia di politiche attive per l’occupazione e di servizi per l’impiego, con l’istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’Occupazione. La riforma investe poi la disciplina degli ammortizzatori sociali, differenziando gli strumenti di intervento in costanza di rapporto (Cassa Integrazione, che viene esclusa in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale), da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (Aspi). Tra gli obiettivi da realizzare vi è infine la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro. Ogni ulteriore riflessione è rimandata all’adozione dei decreti attuativi, che non dovrebbe farsi attendere troppo.
Il doppio cognome si fa strada nell’ordinamento giuridico italiano, in attuazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna nei rapporti familiari, recentemente riaffermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con sentenza n. 77 del 7 gennaio 2014, ha condannato il nostro Paese per aver negato ad una coppia di coniugi la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre. A distanza di qualche mese, la Camera, lo scorso 24 settembre, ha approvato il testo unificato che, riunendo diverse proposte di legge, modifica l’attuale disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, eliminando l’obbligo del cognome paterno ed introducendo la piena libertà di scelta per i genitori, che potranno decidere, di comune accordo, di attribuire ai propri figli il cognome del padre o della madre ovvero di entrambi; in caso di disaccordo, il figlio avrà il cognome di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Il genitore che ha due cognomi potrà trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Per il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori vale la stessa regola; se il riconoscimento di uno dei due genitori è tardivo, il secondo cognome si aggiunge solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo o dello stesso minore se ha già compiuto i 14 anni. Il principio della libertà di scelta, con qualche adattamento, viene esteso anche ai figli adottivi. La nuova disciplina diventerà operativa solo dopo l’entrata in vigore di un apposito regolamento attuativo, che dovrà essere adottato con Dpr entro un anno dall’approvazione definitiva del testo in questione. In via transitoria il cognome materno potrà aggiungersi a quello paterno, con il consenso di entrambi i genitori e del figlio minorenne che abbia già compiuto il quattordicesimo anno di età. Si tratta di un passo importante verso la parità dei sessi, che adegua l’Italia all’ordinamento degli altri Paesi europei, dove il doppio cognome è già da tempo una realtà.
L’ingresso del processo civile telematico nel sistema giudiziario del nostro Paese è una realtà con la quale tutti gli operatori di diritto sono obbligati a confrontarsi a partire dal 30 giugno 2014, data fissata con legge 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 16-bis al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, già convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221. In verità, è con il d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123 che viene introdotto per la prima volta l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, ma è l’art. 16-bis d.l. 179/12 a segnare il punto di svolta, rendendo obbligatorio, dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica di determinati documenti ed atti processuali. Il cambiamento non riguarda dunque la disciplina del processo e delle sue fasi, ma le modalità di scambio di atti, documenti e comunicazioni tra avvocati, giudici e cancellerie, con la creazione di un sistema informatizzato dell’attività giudiziaria, destinato a rendere il processo civile accessibile via web. Il progetto è ambizioso e non si limita alla trasmissione e notificazione di atti. Attraverso la realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche ed infrastrutture tecnologiche, una serie di attività, tipicamente processuali, finora realizzate in forma cartacea, saranno compiute con modalità telematiche: redazione, firma e deposito di atti, creazione e consultazione di “fascicoli informatici”, pagamento di diritti e spese di giustizia, solo per citarne alcuni. I vantaggi della digitalizzazione del processo sono molteplici, seppur con le difficoltà che inevitabilmente conseguono a quella che può essere considerata una vera e propria rivoluzione della giustizia civile. Diventa infatti indispensabile, sia per gli avvocati che per gli uffici giudiziari, dotarsi degli strumenti tecnologici e delle cognizioni indispensabili per operare con sicurezza e competenza nel nuovo contesto, che, non senza perplessità e timori, promette, nel lungo termine, di agevolare ed accelerare l’attività processuale civile.
Quel “per sempre”, già da tempo arginato dal “finchè dura” del detto popolare e dall’introduzione del divorzio con legge n. 898/1970, si avvia a diventare sempre più agevole da superare, quando all’unione civile non si accompagna più quella comunione spirituale e materiale tra i coniugi che dovrebbe sostenere qualsiasi matrimonio. Il cosiddetto “divorzio breve” potrebbe divenire realtà entro pochi mesi. Ed infatti la Commissione Giustizia della Camera, lo scorso 8 aprile, ha approvato all’unanimità il testo base del disegno di legge che riduce drasticamente il tempo che i coniugi separati devono attendere per giungere al divorzio. Gli originari cinque anni, già portati a tre nel 1987, potrebbero scendere ad un solo anno e ridursi a nove mesi nelle separazioni consensuali in assenza di figli minori. Il termine per la proposizione della domanda di divorzio, così abbreviato, non decorrerà più dall’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, ma già dal deposito della domanda di separazione. Il testo interviene anche sull’art. 191 del codice civile, precisando che la comunione dei beni, in caso di separazione personale, si scioglierà già nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, senza più dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. L’Italia si adegua così al resto d’Europa, dove la tempistica del divorzio si esaurisce già in minor tempo; in caso di separazione consensuale, in Francia non è necessario alcun periodo di separazione, in Germania occorre attendere un solo anno, in Gran Bretagna due anni ma, in caso di comportamenti del coniuge “contrari alla prosecuzione del matrimonio”, il divorzio è immediato. Questo testo, che è il risultato della fusione di cinque disegni di legge, dovrebbe approdare nell’aula della Camera entro  maggio 2014, per poi passare al Senato in tempi altrettanto brevi. Un’altra riforma del diritto di famiglia, da tempo al centro di varie proposte di legge, si avvicina dunque al traguardo.
Il codice deontologico degli avvocati, aggiornato secondo le previsioni del nuovo ordinamento forense (legge 247/2012), è stato approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 ed entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il nuovo testo, che si compone di 73 articoli divisi in 7 titoli, recepisce le più recenti previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi, con l’obiettivo di esaltare la funzione sociale dell’avvocato, garantendo l’affidamento della collettività al corretto esercizio della professione. Tra i principi generali, raccolti nel titolo I, si richiamano il dovere di aggiornamento e di formazione continua, ai quali si affiancano quelli di competenza, di indipendenza, di leale concorrenza, di diligenza e di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo. Le norme dedicate ai rapporti con il cliente, promosse dal titolo III dell’attuale codice al titolo II, si incentrano soprattutto sulla nascita del rapporto professionale, con la previsione di specifici obblighi di informazione che riguardano l’importanza della controversia, la prevedibile durata del processo, gli oneri ipotizzabili, la possibilità di avvalersi della mediazione. L’accento viene posto sulla trasparenza, correttezza, verità e riservatezza che deve improntare l’obbligo informativo dell’avvocato. Viene ribadito il divieto di accaparramento della clientela e si introducono novità anche in materia di pubblicità forense, con la specifica indicazione dei mezzi di informazione vietati e consentiti a scopo promozionale. Ai rapporti con i colleghi è dedicato il titolo III, che, tra l’altro, impone all’avvocato di favorire la crescita professionale di praticanti e collaboratori. Si introducono nuovi titoli dedicati ai doveri dell’avvocato nel processo ed ai rapporti con le istituzioni forensi. Tra le principali novità si segnala anche la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari, con l’espressa indicazione delle sanzioni.
Tempi duri per i cosiddetti “bamboccioni”. Alla luce delle pronunce più recenti della Suprema Corte, vivere a carico dei genitori diventa sempre più difficile per gli ultratrentenni fuori corso che ritardano, senza plausibili ragioni, l’inserimento nel mondo del lavoro. Ed infatti, il tradizionale orientamento della Cassazione sembra aver subito un cambiamento di rotta. Le pronunce più consolidate attribuiscono al genitore il dovere di provvedere al sostentamento del figlio maggiorenne fino a quando questi non abbia raggiunto l’indipendenza economica per mezzo di un impiego stabile ed adeguato alle capacità ed alle prospettive di crescita professionale correlate al percorso di studi effettuato. Ebbene, con la sentenza 18974/2013, la Cassazione ha precisato che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (separato o divorziato) non convivente, cessa laddove il figlio abbia raggiunto una condizione di autosufficienza economica che non deve necessariamente coincidere con il conseguimento di una occupazione lavorativa stabile corrispondente al suo ideale. Al figlio non devono essere garantiti risultati confacenti alle sue aspirazioni, anche laddove si tratti di obiettivi superiori alle aspettative ed alle possibilità economiche dei genitori, ma è sufficiente che lo stesso percepisca un reddito consono alla sua professionalità, anche se a termine, come nel caso del medico specializzando che ha un contratto formativo pluriennale. Ma non solo. La Cassazione ha chiarito che anche la presenza di un patrimonio personale, come ad esempio un immobile suscettibile di produrre una rendita, fa venire meno il diritto a percepire detto contributo. Ed infatti, con la sentenza 27377/2013, si è negato l’assegno di mantenimento alla figlia ultratrentenne dotata di un patrimonio personale che, senza aver conseguito alcun titolo di studio e senza aver trovato alcuna occupazione remunerativa, perseverava negli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare.
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