• La responsabilità del Direttore di un giornale on-line

    Lunedì, 10 Dicembre 2012,
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    Quando attraverso la stampa vengono commessi reati come quello di diffamazione, si configurano profili di responsabilità che non riguardano solo l'autore dell'articolo, ma anche il direttore responsabile del giornale che l'ha pubblicato. In particolare, l'art. 57 del Codice penale prevede che, ferma restando la responsabilità dell'autore dell'articolo, "il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso..". Il direttore responsabile risponde quindi di un reato autonomo ed è punito per una sua negligenza, riconducibile all'omesso controllo. Quando si parla di pubblicazioni on line, tuttavia, la situazione è differente. Ed infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35511/2010, ha chiarito che la normativa prevista per la diffamazione a mezzo stampa non è applicabile ai fatti commessi tramite internet, non potendosi assimilare il giornale telematico a quello stampato. In caso contrario, mancando una espressa previsione legislativa in tal senso, verrebbe frustrato il principio di tassatività delle norme penali, per il quale un fatto costituisce reato solo se la legge lo definisce espressamente come tale, e si ammetterebbe una violazione di divieto di analogia "in malam partem", che non consente l'applicazione di una norma ad un caso simile quando ciò avvenga a sfavore del reo. Peraltro, sul piano pratico, sarebbe estremamente difficile individuare il profilo della colpa, poiché la c.d. interattività, ossia la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano, vanificherebbe o comunque aggraverebbe notevolmente il compito di controllo del direttore. Allo stato, l'articolo 57 del Codice penale non è quindi applicabile al direttore di un giornale on-line ed opera soltanto per la carta stampata, nonostante le plurime proposte di legge presentate per estendere la norma anche a queste ipotesi. Dunque, quantomeno sotto questo specifico profilo, nel concetto di stampa non è stata ancora ricompresa l'informazione sul web.
    Letto 3364 volte Ultima modifica il Mercoledì, 24 Aprile 2013 04:17
    Elisabetta Bardelli

    Elisabetta Bardelli

    Collaboratore 
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